Denuncia delle armi
Chiunque, per qualunque ragione detiene armi o munizioni nel territorio dello Stato italiano, soggiace per legge, a due precisi obblighi: denuncia e custodia. La denuncia di detenzione delle armi e munizioni è obbligatoria ai sensi dell'art. 38, c 1 del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), per cui "Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei carabinieri."
Custodia delle armi
Ulteriore obbligo che la legge impone al detentore di un'arma è la sua custodia, che "deve essere assicurata con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica …" e "Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza" (art. 20, e 21 della Legge n.110 del 1975).
L'inosservanza di tale obbligo, ossia l'omessa custodia, è sanzionabile penalmente dall'art. 20 bis della succitata Legge, che punisce le seguenti ipotesi:
consegna di armi e munizioni a minori, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti e persone impedite al maneggio (c. 1, arresto fino a due anni) mancata adozione delle necessarie cautele atte ad impedire che le suddette persone si impossessino agevolmente di armi e munizioni (c 2, arresto fino ad un anno oppure ammenda fino a € 1032,91).
Per stabilire in che cosa consista una diligente custodia dell'arma detenuta, è indispensabile rifarsi alle varie pronunce, in materia, della Corte di Cassazione. Ad esempio, la custodia è diligente nel caso in cui l'arma sia riposta in un armadio chiuso a chiave e la chiave stessa sia nascosta in luogo noto solo al proprietario dell'arma (cfr: Cass. Pen., sez. I, n.10810/1995). Il livello di diligenza, poi, come è facilmente intuibile deve essere massimo in presenza di bambini che possano venire a contatto le armi detenute.
È stata infatti recentemente confermata la condanna per omessa custodia in un caso in cui le armi erano conservate in una parte della casa frequentata da tutti i familiari, bambini compresi, all'interno di un armadio con ante di vetro e chiave posta sullo stesso, poiché secondo i giudici per un bambino la vista di un'arma facilmente accessibile costituisce un'attrattiva irrefrenabile (cfr: Cass. Pen., n. 5435/2005).
Testo unico legge pubblica sicurezza
http://www.siulp.it/siulp/wp-content/risorse/2013/07/tulps.pdf
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Legge n.101 del 18/04/1975
http://www.fmj.it/110_75.htm
Chiunque, per qualunque ragione detiene armi o munizioni nel territorio dello Stato italiano, soggiace per legge, a due precisi obblighi: denuncia e custodia. La denuncia di detenzione delle armi e munizioni è obbligatoria ai sensi dell'art. 38, c 1 del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), per cui "Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei carabinieri."
Custodia delle armi
Ulteriore obbligo che la legge impone al detentore di un'arma è la sua custodia, che "deve essere assicurata con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica …" e "Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza" (art. 20, e 21 della Legge n.110 del 1975).
L'inosservanza di tale obbligo, ossia l'omessa custodia, è sanzionabile penalmente dall'art. 20 bis della succitata Legge, che punisce le seguenti ipotesi:
consegna di armi e munizioni a minori, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti e persone impedite al maneggio (c. 1, arresto fino a due anni) mancata adozione delle necessarie cautele atte ad impedire che le suddette persone si impossessino agevolmente di armi e munizioni (c 2, arresto fino ad un anno oppure ammenda fino a € 1032,91).
Per stabilire in che cosa consista una diligente custodia dell'arma detenuta, è indispensabile rifarsi alle varie pronunce, in materia, della Corte di Cassazione. Ad esempio, la custodia è diligente nel caso in cui l'arma sia riposta in un armadio chiuso a chiave e la chiave stessa sia nascosta in luogo noto solo al proprietario dell'arma (cfr: Cass. Pen., sez. I, n.10810/1995). Il livello di diligenza, poi, come è facilmente intuibile deve essere massimo in presenza di bambini che possano venire a contatto le armi detenute.
È stata infatti recentemente confermata la condanna per omessa custodia in un caso in cui le armi erano conservate in una parte della casa frequentata da tutti i familiari, bambini compresi, all'interno di un armadio con ante di vetro e chiave posta sullo stesso, poiché secondo i giudici per un bambino la vista di un'arma facilmente accessibile costituisce un'attrattiva irrefrenabile (cfr: Cass. Pen., n. 5435/2005).
Testo unico legge pubblica sicurezza
http://www.siulp.it/siulp/wp-content/risorse/2013/07/tulps.pdf
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Legge n.101 del 18/04/1975
http://www.fmj.it/110_75.htm